Art. 2.

      1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

      «Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuto dal servizio socio-assistenziale autorizzato il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 29-bis, ovvero ricevuto dall'agenzia regionale per le adozioni internazionali il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 29-bis, entro i trenta giorni successivi sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia senza indugio un decreto di esecuzione motivato attestante la sussistenza dei requisiti per adottare.
      2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
      3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis.
      4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis.

 

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      5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
      6. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».